Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni  di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l.
 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del
 trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri  in
 relazione  alla  sentenza  della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'  perequazione  dei
 trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle corrispondenti
 categorie  delle   altre   Forze   di   Polizia),   convertito,   con
 modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
 sollevate,  in  riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
 dai Tribunali amministrativi regionali della Toscana e del Lazio  con
 le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0678