Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali della Toscana e del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0678