P. Q. M. Visto l'art. 310 c.p.p., conferma l'impugnata ordinanza nei confronti degli appellanti Mallardo Feliciano e Dell'Aquila Giuseppe che condanna, in solido, al pagamento delle spese della procedura incidentale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti, anche ai sensi dell'art. 94/1-ter d.a. c.p.p; Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata "la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorche' si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303"; Sospende nei confronti di Mallardo Feliciano e Dell'Aquila Giuseppe il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli appellanti, ai rispettivi difensori degli stessi, avvocati Gustavo Pansini, Raffaele Quaranta e Renato Orefice, al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 23 dicembre 1998. Il presidente: Varone Il giudice estensore: Daniele 99C0699