P. Q. M.
   Visto  l'art.  310  c.p.p.,  conferma  l'impugnata  ordinanza   nei
 confronti degli appellanti Mallardo Feliciano e  Dell'Aquila Giuseppe
 che  condanna,  in  solido,  al pagamento delle spese della procedura
 incidentale;
   Manda  alla  cancelleria  per  gli  adempimenti,  anche  ai   sensi
 dell'art.  94/1-ter d.a. c.p.p;
   Visto  l'art.  23  della  legge  n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara
 rilevante  e  non   manifestamente   infondata   "la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  303/4 c.p.p., nella parte in
 cui non prevede che, oltre al superamento  del  termine  complessivo,
 possa  essere  causa di scarcerazione anche il superamento del doppio
 del termine di fase, allorche' si verifichi la  situazione  descritta
 nel comma 2 di detto art. 303";
   Sospende nei confronti di Mallardo Feliciano e Dell'Aquila Giuseppe
 il  procedimento  in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  agli  appellanti,  ai  rispettivi difensori degli stessi,
 avvocati Gustavo Pansini, Raffaele  Quaranta  e  Renato  Orefice,  al
 pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Napoli, addi' 23 dicembre 1998.
                         Il presidente: Varone
                                         Il giudice estensore: Daniele
 99C0699