P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', rispetto all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 392, lettera d) c.p.p. nella parte in cui non subordina l'ammissibilita' della richiesta di esame del chiamante in correita', nei casi suddetti, alla ricorrenza di una delle circostanze previste dalle lettere A) e B) dello stesso articolo; Dispone la sospensione del procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando altresi' che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e notificata al p.m. ed agli indagati. Marsala, addi' 11 maggio 1999. Il giudice per le indagini preliminari: Airoldi 99C0701