P. Q. M.
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
 costituzionalita', rispetto all'art. 3 della Costituzione,  dell'art.
 392,   lettera   d)   c.p.p.   nella   parte  in  cui  non  subordina
 l'ammissibilita' della richiesta di esame del chiamante in correita',
 nei casi suddetti, alla ricorrenza di una delle circostanze  previste
 dalle lettere A) e B) dello stesso
  articolo;
   Dispone  la  sospensione  del  procedimento  ed  ordina l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando altresi'
 che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento e notificata al p.m. ed agli indagati.
     Marsala, addi' 11 maggio 1999.
            Il giudice per le indagini preliminari: Airoldi
 99C0701