P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985 sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione; Ritenuta la questione pertinente e non manifestamente infondata; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla cancelleria che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Latina, addi' 9 febbraio 1999. Il giudice per le indagini preliminari: Carta 99C0706