P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuto    che    il    giudizio   non   possa   essere   definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  7, u.c., legge n. 47/1985 sotto il profilo
 della violazione degli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione;
   Ritenuta la questione pertinente e non manifestamente infondata;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  alla  cancelleria che gli atti vengano trasmessi alla Corte
 costituzionale e che l'ordinanza sia notificata alle parti in  causa,
 al  p.m.,  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Latina, addi' 9 febbraio 1999.
             Il giudice per le indagini preliminari: Carta
 99C0706