Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n.
 216 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  d.-l.  7  gennaio
 1992,  n.  5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
 trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri  in
 relazione  alla  sentenza  della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'  perequazione  dei
 trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle corrispondenti
 categorie delle altre Forze di polizia;
   Delega al Governo per disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di
 impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle Forze armate,
 nonche' per il  riordino  delle  relative  carriere,  attribuzioni  e
 trattamenti  economici)  e  degli  artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del decreto
 legislativo 12 maggio 1995, n.  196  (Attuazione  dell'art.  3  della
 legge  6  marzo  1992,  n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli,
 modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
 personale non direttivo delle Forze armate) sollevata, in riferimento
 agli  artt.  3  e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
 regionale della Liguria, con ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0716