Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia; Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici) e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0716