ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
 nei riguardi del Governo della Repubblica e dei Ministri del  tesoro,
 per l'universita' e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica,
 dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente, in relazione
 ai  decreti legislativi 30 gennaio 1999 n. 19 (Riordino del Consiglio
 nazionale delle ricerche),  n.  27  (Riordino  dell'Agenzia  spaziale
 italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
 della  legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le
 nuove tecnologie, l'energia  e  l'ambiente  -  ENEA,  a  norma  degli
 articoli  11,  comma  1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
 59), promosso dalla Corte dei conti,  con  ricorso  depositato  il  1
 aprile  1999  e  iscritto  al  n.  115  del  registro  ammissibilita'
 conflitti.
   Udito nella camera di consiglio  del  23  giugno  1999  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto  che  il Presidente della Corte dei conti, a seguito della
 determinazione n. 13/1999 della Sezione competente al controllo sulla
 gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato  contribuisce  in  via
 ordinaria,  ha  proposto  ricorso  per  conflitto di attribuzioni tra
 poteri dello Stato nei riguardi del Governo della  Repubblica  e  dei
 Ministri  del tesoro, per l'universita' e la ricerca scientifica, per
 la  funzione  pubblica,  dell'industria,  commercio  e  artigianato e
 dell'ambiente, in relazione ai decreti legislativi 30  gennaio  1999,
 n.  19  (Riordino  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche), n. 27
 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana  -  A.S.I.,  a  norma  degli
 articoli  11,  comma  1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia  e
 l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
 della  legge 15 marzo 1997, n. 59) "nella parte in cui si e' limitato
 il potere di controllo della Corte dei conti", per  violazione  degli
 artt.  76  e  100,  secondo  comma, della Costituzione, chiedendo che
 questa   Corte,   "previo   annullamento   e/o    dichiarazione    di
 illegittimita'  costituzionale"  dei  suddetti  decreti  legislativi,
 dichiari che "spetta alla Corte dei conti - nella composizione  della
 sezione del controllo sugli enti - l'esercizio del controllo previsto
 dalla  legge  21  marzo  1958,  n.  259  sugli enti considerati dalle
 richiamate norme";
     che il ricorrente, richiamato l'art. 100,  secondo  comma,  della
 Costituzione  per  quanto  attiene  all'esercizio del controllo della
 Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo  Stato
 contribuisce  in  via ordinaria nonche' ai successivi adempimenti nei
 confronti  delle  Camere  "sul  risultato  del  riscontro  eseguito",
 osserva che, in attuazione di tale parametro costituzionale, e' stata
 emanata  la  legge  21  marzo  1958,  n.  259,  la quale, ai fini del
 controllo di cui trattasi, ha istituito una  speciale  Sezione  e  ha
 dettato  le modalita' per l'esercizio della funzione che le norme ora
 denunciate  riducono  a  un  "semplice  esame  del  bilancio  annuale
 consuntivo,  senza  alcuna  possibilita' di effettivo controllo sulla
 gestione" di tre fondamentali enti di ricerca;
     che nel ricorso si sostiene che la legge  di  delega  n.  59  del
 1997,  nel  prevedere  (art. 11) il riordinamento di particolari enti
 pubblici e privati, operanti in specifici settori, non ha fatto alcun
 riferimento, nell'indicazione dei necessari criteri  direttivi,  alle
 funzioni  di  controllo della Corte dei conti nei riguardi degli enti
 medesimi, manifestando anzi, nell'art. 14, con il richiamo alla legge
 14 gennaio  1994,  n.  20,  l'intento  di  mantenere  il  sistema  di
 controllo previgente;
     che,  inoltre, l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur
 rinviando alla legge ordinaria la determinazione  dei  casi  e  delle
 forme del controllo, riferisce quest'ultimo a tutti gli enti a cui lo
 Stato  contribuisce in via ordinaria senza porre alcuna distinzione e
 che pertanto  la  limitazione  di  tale  controllo,  ad  opera  delle
 disposizioni  in  questione,  alla  "semplice  verifica  dei  bilanci
 consuntivi con esclusione del controllo sugli atti di gestione e  con
 esclusione perfino dell'esame della regolarita' contabile" violerebbe
 la  sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Corte dei
 conti medesima.
   Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo  Presidente,
 sulla  base  della determinazione n. 13/1999 della Sezione competente
 al controllo sulla gestione finanziaria degli enti  a  cui  lo  Stato
 contribuisce  in  via  ordinaria,  con ricorso depositato il 1 aprile
 1999, ha proposto conflitto di attribuzioni tra  poteri  dello  Stato
 contro  il  Governo  della  Repubblica, in persona del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  e  contro  i  Ministri  del  tesoro,   per
 l'universita'  e  la  ricerca  scientifica, per la funzione pubblica,
 dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente, in relazione
 ai decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio
 nazionale  delle  ricerche),  n.  27  (Riordino dell'Agenzia spaziale
 italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per  le
 nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  -  ENEA,  a norma degli
 articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15  marzo  1997,  n.
 59) per violazione degli artt. 76, in riferimento alla legge 15 marzo
 1997, n. 59, e 100, secondo comma, della Costituzione;
     che,  in  questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e
 quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  questa  Corte  e'
 chiamata  a  deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilita' del
 ricorso  sotto  il  profilo  dell'esistenza  della  "materia  di   un
 conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";
     che,  dal  punto  di vista dei presupposti soggettivi, alla Corte
 dei conti, nell'esercizio  della  sua  funzione  di  controllo  sulla
 gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via
 ordinaria,    spetta   la   legittimazione   a   proporre   conflitto
 costituzionale  di  attribuzioni  a   norma   dell'art.   134   della
 Costituzione,  in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare,
 e' caratterizzata, oltre che  dalla  sua  previsione  nell'art.  100,
 secondo   comma,   della   Costituzione,  dalla  posizione  di  piena
 indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466  del
 1993,  nonche',  in relazione alla funzione di controllo in generale,
 sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);
     che, ancora dal punto di vista soggettivo,  la  legittimazione  a
 resistere   spetta  al  Governo,  rappresentato  dal  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, e  non  ai  singoli  Ministri,  in  quanto  -
 indipendentemente  dalla  questione  dell'astratta  legittimazione di
 questi ultimi - il conflitto proposto  riguarda  norme  contenute  in
 decreti   legislativi   delegati,   ascrivibili   ai  poteri  e  alla
 responsabilita' del Governo nel suo complesso;
     che, con riferimento ai  presupposti  oggettivi,  il  ricorso  e'
 indirizzato  alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da
 norme  costituzionali,  in  quanto  la  lesione  lamentata   concerne
 competenze  della  Corte  dei  conti configurate dalla legge 21 marzo
 1958, n. 259, riconducibili alla previsione  dell'art.  100,  secondo
 comma, della Costituzione;
     che,  circa  l'idoneita' di atti aventi natura legislativa, quali
 quelli in questione, a determinare conflitto,  questa  Corte  con  la
 sentenza  n.  406  dal  1989 l'ha negata in principio, ma e' comunque
 necessario che, su questo problema controverso, possa  esplicarsi  il
 pieno  contraddittorio  tra  le parti, anche alla luce degli sviluppi
 della successiva giurisprudenza costituzionale;
     che, conseguentemente, il ricorso -  salva  e  impregiudicata  la
 facolta'  delle parti di proporre, nell'ulteriore corso del giudizio,
 istanze ed eccezioni su tutti i punti esaminati  in  questa  sede  di
 valutazione  preliminare,  sommaria  e  senza  contraddittorio - deve
 essere dichiarato ammissibile.