P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e segg., legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dispone la sospensione del presente procedimento e la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza.
   Si notifichi al difensore, al p.m., al Presidente del Consiglio dei
 Ministi,  al  Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del
 Senato della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia.
     Milano, addi' 17 marzo 1999.  Il presidente rel.: Nardo
 99C0815