P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 agli artt. 2 e 3 della Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  260,  comma 2 c.p.m.p., nella parte in cui
 non preclude la proposizione  della  richiesta  di  procedimento,  da
 parte  del  comandante  di corpo, quando per lo stesso fatto e' stata
 gia' inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore.
   Dispone la sospensione del procedimento in corso e la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
     Roma,  addi'  29  aprile 1999.   Il presidente: Monica Il giudice
 estensore: Mazzi
 99C0819