P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260, comma 2 c.p.m.p., nella parte in cui non preclude la proposizione della richiesta di procedimento, da parte del comandante di corpo, quando per lo stesso fatto e' stata gia' inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore. Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 29 aprile 1999. Il presidente: Monica Il giudice estensore: Mazzi 99C0819