P. Q. M.
   Dichiara la rilevanza nel presente  giudizio  e  la  non  manifesta
 infondatezza  della  questione  di  costituzionalita' degli artt. 686
 c.p.p. e 26, d.P.R. n. 448/1988, nei sensi sopra formulati e  dispone
 trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio.
   Dispone,  altresi',  che,  a cura della cancelleria, l'ordinanza di
 trasmissione sia notificata alle parti  in    causa  ed  al  pubblico
 ministero  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ed ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Letto l'art. 23, legge n. 87/1953, sospende il  giudizio  in  corso
 fino alla pronuncia della Corte.
     Salerno, addi' 19 aprile 1999.  Il presidente: Buonocore
 99C0821