P. Q. M. Dichiara la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 686 c.p.p. e 26, d.P.R. n. 448/1988, nei sensi sopra formulati e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio. Dispone, altresi', che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Letto l'art. 23, legge n. 87/1953, sospende il giudizio in corso fino alla pronuncia della Corte. Salerno, addi' 19 aprile 1999. Il presidente: Buonocore 99C0821