P. Q. M.
   Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 197, lett. b), 210, comma 6 e
 192, comma 4 del codice di procedura  penale,  per  violazione  degli
 artt.  3  e  101,  comma  2  della  Costituzione,  nella parte in cui
 estendono la disciplina ivi prevista anche alle  ipotesi  in  cui  il
 reato  collegato a quello per cui si procede sia il reato di calunnia
 susseguente a denuncia dell'originario denunciato;
   Dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
     Torino, addi' 13 maggio 1999.
                         Il presidente: Bettone
 99C0873