P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 197, lett. b), 210, comma 6 e 192, comma 4 del codice di procedura penale, per violazione degli artt. 3 e 101, comma 2 della Costituzione, nella parte in cui estendono la disciplina ivi prevista anche alle ipotesi in cui il reato collegato a quello per cui si procede sia il reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Torino, addi' 13 maggio 1999. Il presidente: Bettone 99C0873