P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs.  15
 novembre 1993, n. 507 per violazione dell'art. 76, primo comma, della
 Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre  1992,  n.
 421, art. 4, comma 4;
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle  parti  e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia  comunicata al
 Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati;
   Manda alla segreteria  della  commissione,  per  l'adempimento  dei
 suindicati incombenti.
   Cosi' deciso in Oristano, in camera di consiglio, il 6 marzo 1998.
                        Il presidente: Barberio
                                        Il giudice estensore: De Blasi
 99C0935