P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 29, in quanto, non facendo salva la gestione pubblicistica, con affidamento a personale dipendente dall'ente pubblico, debitamente qualificato, la gestione degli impianti di cattura degli uccelli, da destinare a richiamo per l'attivita' venatoria, nei termini di cui all'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, violerebbe gli artt. 4, punto 3), e 6 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, ponendosi in contrasto con le norme statali di principio relative alla tutela dell'interesse nazionale alla protezione della fauna e con la legislazione statale in materia. Trieste, addi' 20 novembre 1999. Il presidente: Bagarotto Il relatore: Di Sciascio 99C0952