P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1, 23 e segg. della legge  11
 marzo 1953, n.  87;
   Sospende il giudizio e rimette gli atti alla  Corte  costituzionale
 per  l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 29, in quanto, non  facendo  salva  la
 gestione   pubblicistica,  con  affidamento  a  personale  dipendente
 dall'ente  pubblico,  debitamente  qualificato,  la  gestione   degli
 impianti  di  cattura  degli  uccelli,  da  destinare  a richiamo per
 l'attivita' venatoria, nei termini di cui all'art. 4 della  legge  11
 febbraio  1992,   n. 157, violerebbe gli artt. 4, punto 3), e 6 dello
 statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, ponendosi  in  contrasto
 con le norme statali di principio relative alla tutela dell'interesse
 nazionale  alla  protezione della fauna e con la legislazione statale
 in materia.
     Trieste, addi' 20 novembre 1999.
                       Il presidente: Bagarotto
                                              Il relatore: Di Sciascio
 99C0952