P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e come sostituito dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Parma, il 26 maggio 1999. Il presidente: Federico Il giudice est.: Sinisi 99C0953