P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre  1996,
 n.  662,  come modificato dal  d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 convertito,
 con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997  n.  140,  e  come
 sostituito  dall'art.  36  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448 in
 relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione;
   Dispone la sospensione del presente giudizio e dispone la immediata
 trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
   Cosi' deciso in Parma, il 26 maggio 1999.
                        Il presidente: Federico
                                               Il giudice est.: Sinisi
 99C0953