P. Q. M. Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 108 e 117 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 2, legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 nella parte in cui, richiamando l'art. 47, comma 6 della medesima legge, dispone l'applicazione della disposizione degli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni e notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio della regione Marche). Ascoli Piceno, addi' 21 aprile 1999. Il pretore: Gianfelice 99C0958