P. Q. M.
   Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n.
 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli
 artt. 108 e 117  della  Costituzione  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  48,  comma 2, legge regione Marche 3 marzo
 1990, n. 9 nella parte in cui, richiamando l'art. 47, comma  6  della
 medesima  legge,  dispone  l'applicazione  della  disposizione  degli
 ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;
   Dispone la sospensione del presente giudizio;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale;
   Manda   alla   cancelleria   per   le  prescritte  comunicazioni  e
 notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
 ai  Presidenti  delle  due Camere del Parlamento, al Presidente della
 Giunta ed al Presidente del Consiglio della regione Marche).
     Ascoli Piceno, addi' 21 aprile 1999.
                         Il pretore: Gianfelice
 99C0958