P. Q. M. Visti gli atti 134 della Costituzione, e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 per violazione degli artt. 3, 18, 38, 116 e 117 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione; Dispone il rinvio degli atti del giudizio, sospeso con separata sentenza, alla Corte costituzionale a cura della segreteria della sezione che provvedera', altresi', alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in camera di consiglio, il 20 aprile 1994. Il presidente: Schinaia Il consigliere est.: Zaccardu 99C0960