P. Q. M.
   Visti   gli   atti   134  della  Costituzione,  e  23  della  legge
 costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979,
 n. 348 per violazione  degli  artt.  3,  18,  38,  116  e  117  della
 Costituzione nei sensi di cui in motivazione;
   Dispone  il  rinvio  degli  atti del giudizio, sospeso con separata
 sentenza, alla Corte costituzionale a  cura  della  segreteria  della
 sezione  che  provvedera',  altresi',  alla  notifica  della presente
 ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai  Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Ordina  che  la  presente  decisione  sia  eseguita  dall'autorita'
 amministrativa.
   Cosi' deciso in camera di consiglio, il 20 aprile 1994.
                        Il presidente: Schinaia
                                         Il consigliere est.: Zaccardu
 99C0960