IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1795/98, proposto da Luigi Olivi, Giorgioni Malgari, Sara Nervi, Giacomo Morlini, Antonella Marchi, Miriam Benedetti, Annamaria Albergati, Mariangela Ranghetti, Maria Angela Viola e Patrizia Ventura rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Lamberti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano via Benvenuto Cellini 2/b; Contro l'Azienda ospedaliera ospedali riuniti di Bergamo in persona del direttore generale pro-tempore costituitasi in giudizio rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Massari e Lucio Mazzotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano via Visconti di Modrone, 7; la Presidenza del Consiglio dei Ministri costituitasi in giudizio rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici della stessa in Milano, via Freguglia, 1; la regione Lombardia non costituitasi in giudizio; per l'annullamento: della deliberazione n. 147 del 12 febbraio 1998, avente ad oggetto "consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera"; del bando 12 febbraio 1998 di indizione delle elezioni del consiglio; della eventuale delibera di approvazione del verbale delle operazioni di voto della commissione elettorale, nonche' occorrendo: tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti e in particolare dei verbali e delle operazioni di voto della commissione elettorale; e per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2, nonche', ove occorra, dell'art. 1, comma 1, lett. d), legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le memorie difensive delle parti; Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons. D. Giordano, gli avv. Lamberti per i ricorrenti e Costagliola, in delega, per l'azienda resistente; Visti gli atti tutti della causa; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti terapisti della riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in conformita' alla tabella N del d.P.R. n. 761/1979, chiedono l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire le elezioni per la costituzione del consiglio dei sanitari, ha escluso dall'elettorato attivo e passivo la categoria professionale cui i ricorrenti medesimi appartengono. I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di trattamento e travisamento dei presupposti; gli stessi denunciano altresi' l'illegittimita' costituzionale della normativa statale e regionale che ha inteso escludere il personale tecnico della riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del diritto di voto nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti. L'azienda intimata si e' costituita in giudizio per sostenere la piena legittimita' dei provvedimenti adottati. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dedotto la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione ai contenuti della normativa statale. I ricorrenti hanno insistito, con memoria 5 febbraio 1999, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e' stato trattenuto dal Collegio per la decisione. D i r i t t o 1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con i quali e stata indetta la procedura elettorale per l'elezione del consiglio dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei terapisti della riabilitazione, categoria professionale cui gli stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per la nomina dei componenti dell'organo suindicato. 2. - Devono essere affrontate le questioni in rito. 2.1. - Nella memoria di costituzione l'azienda ha eccepito l'incompetenza territoriale del t.a.r. di Milano sul rilievo che l'atto impugnato e' stato assunto da amministrazione avente sede nel territorio assegnato alla competenza della sezione staccata di Brescia. L'eccezione deve considerarsi inammissibile, in quanto proposta irritualmente con memoria e non con apposita istanza indirizzata al Presidente del t.a.r. come richiesto dall'art. 32, legge n. 1034/1971. 2.2. - E' stata ulteriormente eccepita l'inammissibilita' dell'impugnazione per carenza di interesse attuale, cio' in quanto il ricorso e' diretto a censurare gli atti impugnati non per motivi di "illegittimita' attuale", ma esclusivamente in relazione a motivi che potrebbero essere apprezzati solo dopo l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' delle disposizioni contenute nella legge regionale. Il senso dell'eccezione non e' del tutto chiaro; per rilevarne l'infondatezza e' sufficiente considerare che l'ammissibilita' dell'impugnazione postula l'attualita' della lesione e del connesso interesse alla rimozione dell'atto che ha determinato il pregiudizio; presupposti, questi, sicuramente presenti nella situazione in esame. Non e' invece richiesto che l'atto impugnato debba risultare affetto da "illegittimita' attuale", se con detta espressione si vuole identificare la presenza di un vizio direttamente rilevabile, la cui sussistenza non richieda, per essere riconosciuta, la previa pronuncia di illegittimita' costituzionale della norma presupposta. Ne' potrebbe essere altrimenti in un sistema nel quale lo scrutinio sulle leggi puo' essere promosso dalle parti soltanto in via incidentale "nel corso di un giudizio dinanzi a un'autorita' giurisdizionale". Il Collegio deve quindi procedere all'esame nel merito del ricorso. 3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi al fine, tra l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore generale nominato dalla regione e assistito per le attivita' tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari (art. 1, comma 1, lett. d). In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, il cui art. 3, comma 12, nel testo risultante dopo la modifica introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce che del consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed altri operatori sanitari laureati, nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma affida comunque all'autonomia regionale il compito di "definire il numero dei componenti, nonche' di disciplinare le modalita' di elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio". 3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari. Gli artt. 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo rispettivamente nelle aziende sanitarie con presidi ospedalieri a gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie senza presidi ospedalieri. Per quanto qui interessa, l'art. 4, comma 1, stabilisce che l'organo e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B (farmacisti), D (biologi), E (chimici), F (fisici), G (psicologi) del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n. 761/1979; 3 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I; 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.