P. Q. M.
   Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Sospende  il  processo  e  dispone  la  trasmissione della presente
 ordinanza e del fascicolo di  causa  alla  Corte  costituzionale,  in
 Roma,  Palazzo  dei  Marescialli,  per  la  decisione delle questioni
 sollevate;
   Dispone che la presente ordinanza sia, a  cura  della  cancelleria,
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, e  che  sia  comunicata  al  Presidente  della  Camera  dei
 deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;
   Si  riserva di fissare con separato decreto la data dell'udienza di
 discussione  della  causa,  all'esito  della  decisione  della  Corte
 costituzionale.
     Oristano, addi' 15 luglio 1999.
                          Il giudice: Carboni
 99C0987