P. Q. M. Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il processo e dispone la trasmissione della presente ordinanza e del fascicolo di causa alla Corte costituzionale, in Roma, Palazzo dei Marescialli, per la decisione delle questioni sollevate; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; Si riserva di fissare con separato decreto la data dell'udienza di discussione della causa, all'esito della decisione della Corte costituzionale. Oristano, addi' 15 luglio 1999. Il giudice: Carboni 99C0987