P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate; Solleva per violazione degli artt. 3, 25, primo comma e 103, terzo comma Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 151, 263 del c.p.m.p., in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, legge 230/1998, nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare il militare mancante alla chiamata, che ha rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio militare adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1, legge 230/1998 o, senza aver addotto motivo alcuno, anziche' devolvere la cognizione al giudice ordinario; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Torino, il 16 giugno 1999. Il giudice per l'udienza preliminare: Roberti 99C0988