P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenute le  questioni
 esaminate rilevanti e non manifestamente infondate;
   Solleva  per violazione degli artt. 3, 25, primo comma e 103, terzo
 comma Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt.  5,
 151, 263 del c.p.m.p., in relazione all'art. 14, commi 2 e  3,  legge
 230/1998, nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare
 il  militare  mancante  alla chiamata, che ha rifiutato totalmente in
 tempo di pace la prestazione del servizio militare  adducendo  motivi
 diversi  da quelli indicati nell'art. 1, legge 230/1998 o, senza aver
 addotto motivo alcuno, anziche' devolvere la  cognizione  al  giudice
 ordinario;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo fino all'esito del  giudizio  di  legittimita'
 costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata, a cura della
 cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
 della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Torino, il 16 giugno 1999.
             Il giudice per l'udienza preliminare: Roberti
 99C0988