P. Q. M.
   Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.  1,
 nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuto  che  il  presente  giudizio  non  possa  essere  definito
 indipendentemente  dall'esame   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale nei sensi di cui in motivazione;
   Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non manifestamente
 infondata, in relazione agli  artt.  3,  primo  comma,  24,  primo  e
 secondo  comma  e 41, primo comma, della Costituzione, la quetione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del r.d.  16
 marzo  1942, n. 267, nella parte in cui quest'ultima norma assoggetta
 a revocatoria atti leciti e  doverosi  come  i  pagamenti  di  debiti
 liquidi  ed  esigibili  effettuati  dal  fallito  con mezzi "normali"
 nell'anno anteriore al fallimento a  favore  di  creditori  che,  per
 evitare il rischio di doverli restituire, hanno solo l'alternativa di
 rifiutarli,  cosi'  peraltro  incorrendo  nella mora credendi; con la
 sola esclusione, comunque apparentemente ingiustificata  per  il  suo
 carattere  disparitario,  dei  creditori  che  agiscano  in regime di
 monopolio legale;
   Sospende il presente giudizio;
   Dispone che la presente ordinanza, a cura  della  cancelleria,  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due   Camere   del
 Parlamento  e  trasmessa,  insieme  a tutti gli atti del procedimento
 (con la prova delle predette notificazioni e  comunicazioni,  secondo
 il  disposto dell'art. 1 della delibera della Corte costituzionale 16
 marzo 1956) alla Corte costituzionale.
   Cosi' deciso in Monza, addi' 12 luglio 1999.
                       Il giudice unico: Lamanna
 99C1050