P. Q. M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dall'esame della questione di legittimita' costituzionale nei sensi di cui in motivazione; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma e 41, primo comma, della Costituzione, la quetione di legittimita' costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui quest'ultima norma assoggetta a revocatoria atti leciti e doverosi come i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito con mezzi "normali" nell'anno anteriore al fallimento a favore di creditori che, per evitare il rischio di doverli restituire, hanno solo l'alternativa di rifiutarli, cosi' peraltro incorrendo nella mora credendi; con la sola esclusione, comunque apparentemente ingiustificata per il suo carattere disparitario, dei creditori che agiscano in regime di monopolio legale; Sospende il presente giudizio; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e trasmessa, insieme a tutti gli atti del procedimento (con la prova delle predette notificazioni e comunicazioni, secondo il disposto dell'art. 1 della delibera della Corte costituzionale 16 marzo 1956) alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Monza, addi' 12 luglio 1999. Il giudice unico: Lamanna 99C1050