P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87
   Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la  questione  di
 illegittimita'  costituzione dell'art. 14 legge 26 aprile 1990, n. 86
 - che ha introdotto l'art. 323-bis c.p. - nella parte in cui  non  ha
 introdotto  analoga  attenuante  per  il reato di cui all'art.   2315
 c.p.m.p. - in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.
   Sospende il procedimento.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale.
   Ordina   la   notifica  della  presente  ordinanza,  a  cura  della
 cancelleria, alle parti ed  al  sig.  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri.
   Ordina la comunazione della presente ordinanza ai sig.ri Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Verona, addi' 24 settembre 1999
                       Il presidente: Pagliarulo
                                                 L'estensore: Celletti
 99C1072