P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimita' costituzione dell'art. 14 legge 26 aprile 1990, n. 86 - che ha introdotto l'art. 323-bis c.p. - nella parte in cui non ha introdotto analoga attenuante per il reato di cui all'art. 2315 c.p.m.p. - in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Sospende il procedimento. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti ed al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri. Ordina la comunazione della presente ordinanza ai sig.ri Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verona, addi' 24 settembre 1999 Il presidente: Pagliarulo L'estensore: Celletti 99C1072