Ricorso  del  Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  presso  la  quale  e'
 domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  il  Presidente  della  giunta  della regione Toscana per la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt.  4,  comma
 1,  5,  comma  1  e  8, comma 1 della deliberazione legislativa della
 regione Toscana n. 38/1999, riapprovata dal consiglio regionale nella
 seduta del 28 settembre 1999 (e trasmessa al commissario del  Governo
 il  1  ottobre  1999),  contenente  "norme  in  materia di impianto e
 reimpianto di  superfici  vitate",  per  violazione  della  normativa
 statale in materia (art. 4, comma 3, d.-l. n. 370/1987, convertito in
 legge n. 460/1987).
   1.  -  Nella seduta del 22 giugno 1999 il consiglio regionale della
 regione Toscana approvava la legge regionale  n.  38/1999  contenente
 "norme in materia di impianto e reimpianto di superfici vitate".
   Il  Governo  della  Repubblica  rinviava la delibera legislativa al
 consiglio regionale,  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione,
 osservando  che  alcune  disposizioni di essa, in materia di sanzioni
 amministrative (artt. 4, comma 1, 5, comma 1, 8, comma 1), non  erano
 in  linea  con la normativa statale attuale in materia (art. 4, comma
 3, d.-l. n.  370/1987, convenzione in legge n. 460/1987).
   Il consiglio regionale  nella  seduta  del  28  settembre  1999  ha
 riapprovato,  a  maggioranza assoluta, la legge stessa (con lo stesso
 n. 38/1999), senza alcuna modifica. Il  testo  riapprovato  e'  stato
 comunicato al Governo il 1 ottobre 1999.
   Con  il  presente atto il Governo impugna la suddetta deliberazione
 legislativa  regionale  per  la   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale   delle  disposizioni  di  essa  che  non  sono  state
 modificate come richiesto.
   2. - La normativa toscana  intende  disciplinare  l'impianto  e  il
 reimpianto  di  superfici vitate secondo quanto disposto dal reg. CEE
 16 marzo 1987  n.  822/1987  e  successive  numerosissime  modifiche,
 relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato vitivinicolo, (ora
 sostituito dal reg. CE del consiglio 17  maggio  1999  n.  1493/1999,
 pubblicato in G.U.C.E n. L 179 del 14 luglio 1999 e entrato in vigore
 sette giorni dopo, con applicazione a decorrere dal 1 agosto 2000).
   Gli  artt.  4,  comma  1,  5,  comma  1 e 8, comma 1 della delibera
 legislativa, nel dettare sanzioni per gli  impianti  e  i  reimpianti
 abusivi,  per  i  reimpianti  effettuati  senza  previa notificazione
 dell'effettuata  estirpazione  del  vecchio   impianto,   e   per   i
 procedimenti  relativi  a  violazioni accertate prima dell'entrata in
 vigore della legge  regionale,  non  contemplano  l'estirpazione  del
 vigneto impiantato (o reimpiantato) abusivamente.
   Il  Governo  ha  segnalato  alla regione, con il rinvio della prima
 delibera legislativa, che le sanzioni previste, proprio  perche'  non
 prevedono  questa  estirpazione,  "non sono in linea con la normativa
 statale attuale in materia  (art.  4,  comma  3,  d.-l.  n.  370/1987
 convertito  in  legge  n. 460/1987) che invece prevede tale ulteriore
 disposizione sanzionatoria a carico del trasgressore". La regione  ha
 confermato  integralmente  la  prima delibera (senza dare neanche una
 spiegazione di questo suo atteggiamento).
   Orbene, non v'e' dubbio che la norma  statale  sopraindicata  (art.
 4,  comma  3  del  d.-l.  7  settembre  1987  n. 370, convertito, con
 modificazione, della legge 4 novembre 1987, n.  460)  contempli,  con
 valenza per tutto il territorio nazionale, la estirpazione: "chiunque
 trasgredisce  le  disposizioni  relative ai nuovi impianti di viti di
 cui agli artt.   6 e 8  del  reg.  CEE  n.  822/1987,  soggiace  alla
 sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  ... Analoga
 sanzione si applica  per  l'inosservanza  dei  limiti  di  reimpianto
 stabiliti  dall'art. 7 del predetto regolamento.  Ove il trasgressore
 non esegua la  estirpazione  delle  viti  entro  il  termine  fissato
 dall'autorita'  regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli
 impianti ...".
   Trattasi di norma che, pur nel rispetto della competenza  regionale
 nella  materia  specifica,  e' stata adottata in forma di legge dello
 Stato per assicurare una indispensabile unitarieta' di disciplina sul
 punto (cfr. le sentenze della Corte n. 284/1989 e n. 85/1996,  emesse
 su  conflitti  di  attribuzione  promossi dalla regione Toscana, e la
 sentenza n. 155/1999, emessa  su  conflitto  promosso  dalla  regione
 Sicilia,  che  legittimano  una  competenza  normativa primaria dello
 Stato in relazione a misure indispensabili per garantire  uniformita'
 di  disciplina  allorche' emergono esigenze unitarie e in particolare
 riconoscono che lo Stato possa prevedere le  sanzioni  amministrative
 ferma la loro irrogazione da parte delle regioni).
   E  in  effetti  gia' il reg. CEE n. 822/1987 nella sua formulazione
 originaria prevedeva nell'art. 11, comma  2,  che  gli  Stati  membri
 potessero  "adottare  normative nazionali piu' restrittive in materia
 di nuovi impianti o di reimpianti di viti" e ora il gia' citato  reg.
 1493/1999,  -  dopo  aver  "considerato"  al  n. 23 del preambolo che
 "alcune superfici sono state piantate contravvenendo alle restrizioni
 vigenti; che le attuali sanzioni ... sono  risultate  di    difficile
 applicazione; le superfici in oggetto devono, essere estirpate; detta
 sanzione  deve  applicarsi  ad  ogni impianto effettuato illegalmente
 dopo la pubblicazione della  proposta del presente  regolamento  ..."
 -, all'art.  2, comma 7, prevede appunto l'estirpazione per superfici
 piantate abusivamente a decorrere dal 1 settembre 1998.
   La  normativa  regionale  si  pone in netto contrasto dunque con la
 normativa nazionale e, a monte, con quella comunitaria.