Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 13-ter comma 3, del d.-l. 15  gennaio  1991,
 n.  8  (Nuove  misure  in  materia di sequestri di persona a scopo di
 estorsione e per la protezione  di  coloro  che  collaborano  con  la
 giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
 n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
 nuovo  codice  di  procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
 criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella  legge  7
 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli art. 102, primo e
 secondo  comma,  3,  25  e  27,  terzo comma, della Costituzione, dal
 Tribunale di  sorveglianza  di  Roma,  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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