Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma ope legis domicilia, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale riapprovata a maggioranza assoluta del Consiglio regionale di detta regione autonoma nella seduta del 4 ottobre 1999, comunicata al Commissario del Governo il 6 ottobre 1999, ed intitolata... "Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici...". Il testo legislativo impugnato, approvato una prima volta dal Consiglio regionale nella seduta del 19 febbraio 1999, era stato dal Governo rinviato, con telex del 26 marzo 1999 del seguente tenore ... "premesso che l'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 112/1998 assegna alle regioni solo funzioni di coordinamento degli enti locali in relazione al controllo degli impianti termici; che nella fattispecie la regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza concorrente e non primaria, come invece affermato dalla regione stessa, la legge regionale appare invasiva della competenza affidata alle province in materia di controlli degli impianti termici laddove individua le procedure per i controlli e le verifiche di cui all'art. 31, comma 3, legge n. 10/1991 (art. 1, comma 1, legge regionale in esame). Quanto sopra premesso la legge e' censurabile per i seguenti motivi: il comma 5, ove stabilisce che i controlli degli impianti con potenza inferiore ai 35 kw possono essere effettuati esclusivamente con la verifica del libretto di impianto termico e senza oneri a carico dei proprietari, contrasta con la normativa nazionale (legge 91/10 e d.P.R. n. 412/1993) che stabilisce rigorosamente controlli tramite apposite apparecchiature ed i cui oneri sono a carico degli utenti; il comma 6, laddove dispone che le somme eventualmente gia' percepite da comuni e province non sono dovute, contrasta nettamente con gli art. 31, legge 10/1991 e art. 11, comma 18, d.P.R. n. 412/1993, i quali stabiliscono che l'onere dei controlli e' posto a carico degli utenti...". Il Consiglio regionale, come sopra detto, non ha tenuto conto dei rilievi ed ha riapprovato il disegno di legge nello stesso testo rinviato dal Governo. Il disegno di legge non puo' sfuggire, pero', alla denuncia di incostituzionalita', giacche' in materia di controlli degli impianti termici la competenza legislativa della regione e' di tipo concorrente, ed e' soggetta, percio', ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tra tali principi debbono annoverarsi indubbiamente quelli che nel telex su trascritto si assumono violati. Percio' debbono essere dichiarati incostituzionali il comma 5 dell'art. 1, nella parte in cui si stabilisce che il controllo degli impianti con potenza inferiore ai 35 kw possono essere effettuati esclusivamente con la verifica del libretto di impianto termico e senza oneri a carico dei proprietari, perche' contrasta con la legge n. 10 del 1991 e il d.P.R. n. 412/1993, che stabiliscono che i controlli debbono essere effettuati da comuni e province (vd. art. 11, comma 19, del d.P.R. n. 412/1993) tramite apposite apparecchiature e con oneri a carico degli utenti, nonche' il comma 6 dello stesso art. 1, nella parte in cui dispone che le somme eventualmente gia' percepite da comuni e province non sono dovute, perche' contrasta con gli artt. 31 della legge n. 10 del 1991 e 11, comma 18, del d.P.R. n. 412/1993, i quali stabiliscono, invece, che l'onere dei controlli e' posto a carico degli utenti.