Ricorso  per  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona
 del  Ministro  in  carica,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma ope legis domicilia,
 alla via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  la  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del
 Presidente  della  Giunta  pro-tempore,  per   la   declaratoria   di
 incostituzionalita'  della  legge regionale riapprovata a maggioranza
 assoluta del Consiglio regionale  di  detta  regione  autonoma  nella
 seduta del 4 ottobre 1999, comunicata al Commissario del Governo il 6
 ottobre 1999, ed intitolata...  "Disposizioni in materia di controlli
 degli impianti termici...".
   Il  testo  legislativo  impugnato,  approvato  una  prima volta dal
 Consiglio regionale nella seduta del 19 febbraio 1999, era stato  dal
 Governo rinviato, con telex del 26 marzo 1999 del seguente tenore ...
 "premesso che l'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 112/1998 assegna alle
 regioni solo funzioni di coordinamento degli enti locali in relazione
 al controllo degli impianti termici; che nella fattispecie la regione
 Friuli-Venezia  Giulia ha competenza concorrente e non primaria, come
 invece affermato dalla regione  stessa,  la  legge  regionale  appare
 invasiva  della  competenza  affidata  alle  province  in  materia di
 controlli degli impianti termici laddove individua le procedure per i
 controlli e le verifiche di  cui  all'art.  31,  comma  3,  legge  n.
 10/1991 (art.  1, comma 1, legge regionale in esame).
   Quanto  sopra  premesso  la  legge  e'  censurabile  per i seguenti
 motivi:
     il comma 5, ove stabilisce che i  controlli  degli  impianti  con
 potenza  inferiore  ai 35 kw possono essere effettuati esclusivamente
 con la verifica del libretto di impianto  termico  e  senza  oneri  a
 carico  dei  proprietari, contrasta con la normativa nazionale (legge
 91/10 e d.P.R. n. 412/1993) che  stabilisce  rigorosamente  controlli
 tramite  apposite  apparecchiature ed i cui oneri sono a carico degli
 utenti;
     il  comma  6,  laddove  dispone  che  le somme eventualmente gia'
 percepite da comuni e province non sono dovute, contrasta  nettamente
 con  gli  art.  31,  legge  10/1991  e  art.  11, comma 18, d.P.R. n.
 412/1993, i quali stabiliscono che l'onere dei controlli e'  posto  a
 carico degli utenti...".
   Il  Consiglio  regionale, come sopra detto, non ha tenuto conto dei
 rilievi ed ha riapprovato il disegno  di  legge  nello  stesso  testo
 rinviato dal Governo.
   Il  disegno  di  legge  non  puo' sfuggire, pero', alla denuncia di
 incostituzionalita', giacche' in materia di controlli degli  impianti
 termici   la   competenza   legislativa  della  regione  e'  di  tipo
 concorrente,  ed  e'  soggetta,  percio',  ai  principi  fondamentali
 stabiliti dalle leggi dello Stato.
   Tra  tali principi debbono annoverarsi indubbiamente quelli che nel
 telex su trascritto si assumono violati.
   Percio' debbono  essere  dichiarati  incostituzionali  il  comma  5
 dell'art.  1, nella parte in cui si stabilisce che il controllo degli
 impianti  con  potenza  inferiore  ai 35 kw possono essere effettuati
 esclusivamente con la verifica del libretto  di  impianto  termico  e
 senza  oneri a carico dei proprietari, perche' contrasta con la legge
 n. 10 del 1991 e il  d.P.R.  n.  412/1993,  che  stabiliscono  che  i
 controlli  debbono  essere  effettuati da comuni e province (vd. art.
 11,  comma   19,   del   d.P.R.   n.   412/1993)   tramite   apposite
 apparecchiature e con oneri a carico degli utenti, nonche' il comma 6
 dello  stesso  art.  1,  nella  parte  in  cui  dispone  che le somme
 eventualmente gia' percepite da comuni e province  non  sono  dovute,
 perche'  contrasta con gli artt.  31 della legge n. 10 del 1991 e 11,
 comma 18, del d.P.R. n. 412/1993, i quali stabiliscono,  invece,  che
 l'onere dei controlli e' posto a carico degli utenti.