P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 per contrasto con gli artt. 76 (in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4), 3 e 24 della Costituzione; Per l'effetto sospende il giudizio; Si notifichi alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; Si comunichi ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Parma, addi' 7 luglio 1999. Il giudice unico del lavoro: Ferrau' 99C1116