P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 410, 410-bis  e  412-bis  del
 codice  di  procedura  civile, come modificati, aggiunti o sostituiti
 dagli artt. 36, 37 e 39 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80  e  dall'art.
 19 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 per contrasto con gli artt.  76
 (in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4), 3 e
 24 della Costituzione;
   Per l'effetto sospende il giudizio;
   Si notifichi alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Si comunichi ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Cosi' deciso in Parma, addi' 7 luglio 1999.
                 Il giudice unico del lavoro: Ferrau'
 99C1116