P. Q. M. Dihiara: 1) rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art 294, c.p.p., in relazione agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di procedere tempestivamente all'interrogatorio della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; 2) manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 302, c.p.p., in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non sanziona con la perdita di efficacia della custodia cautelare la violazione dell'obbligo del giudice di procedere tempestivamente all'interrogatorio della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione della decisione del procedimento incidentale relativo all'appello presentato nell'interesse di Provisiero Vincenzo contro l'ordinanza emessa dal tribunale di Napoli, VI sezione penale, in data 17-21 luglio 1998 con la quale veniva rigettata istanza di liberazione presentata nell'interesse del detto Provisiero, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, per sopravvenuta inefficacia; Ordina che copia della presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cosi' deciso in Napoli, addi' 5 ottobre 1998. Il presidente: Cariello 99C1123