Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3,  della  legge  1
 dicembre  1970,  n.  898  (Disciplina  dei  casi  di scioglimento del
 matrimonio), nel testo sostituito,  da  ultimo,  dall'art.  13  della
 legge  6  marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
 scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt.   3
 e  38  della  Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di  Trento  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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