Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro della sanita', in materia di raccolta del sangue ed emoderivati, vincoli, indirizzi o obblighi nei confronti delle regioni e province autonome, in sede di attuazione degli artt. 8, comma 4, e 11 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e conseguentemente annulla il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n. 308, limitatamente agli artt. 1, 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e all'art. 4, comma 2. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C1133