Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  allo  Stato  stabilire, con decreto del
 Ministro  della  sanita',  in  materia  di  raccolta  del  sangue  ed
 emoderivati,  vincoli,  indirizzi  o  obblighi  nei  confronti  delle
 regioni e province autonome, in sede di  attuazione  degli  artt.  8,
 comma  4,  e  11 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e conseguentemente
 annulla il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n. 308,
 limitatamente agli artt. 1, 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f),
 e all'art.  4, comma 2.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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