Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 7, della
 legge  23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed
 incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale,  provinciale,
 comunale  e  circoscrizionale  e in materia di incompatibilita' degli
 addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  97,  primo  comma, della Costituzione, dalla Corte
 d'appello di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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