Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-sexies  della   legge   1
 dicembre  1970,  n.    898  (Disciplina  dei casi di scioglimento del
 matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo  1987,  n.  74
 (Nuove   norme   sulla   disciplina   dei  casi  di  scioglimento  di
 matrimonio), sollevata, in  riferimento  agli  artt.  3  e  29  della
 Costituzione,  dal  pretore  di  Ancona  con  l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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