P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e 464 c.p.p.; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica. Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Frattamaggiore, addi' 29 luglio 1999. Il giudice: Albanese 99C1146