P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della  Costituzione, 23 e segg. legge 11  marzo
 1953, n. 87;
   Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli
 artt.  3  e  24  della  Costituzione  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 459 e 464 c.p.p.;
   Dispone la trasmissione degli  atti  del  procedimento  alla  Corte
 costituzionale;
   Manda  alla  cancelleria  per  la notifica della presente ordinanza
 alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per  la
 comunicazione   ai  Presidenti  delle  Camere  del  Parlamento  della
 Repubblica.
   Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di
 legittimita' costituzionale.
     Frattamaggiore, addi' 29 luglio 1999.
                          Il giudice: Albanese
 99C1146