P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva  di  ufficio,  ritenutane  la  rilevanza  in causa e la non
 manifesta infondatezza la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.    2 comma 4, d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, nella parte
 in  cui  modifica  il  termine  entro  il  quale   assume   efficacia
 l'accreditamento   della   contribuzione  figurativa  per  i  periodi
 corrispondenti all'astenzione
  obbligatoria  del  lavoro  di  cui  agli  artt. 4 e 5 della legge 30
 dicembre 1971, n. 1204 e succ. mod., verificatasi  al  di  fuori  del
 rapporto  di  lavoro,  per eccesso di delega del legislatore delegato
 rispetto alle norme contenute sul punto nella legge delega  8  agosto
 1995,  n.  335,  art.  1, comma 39, con violazione dell'art. 77 della
 Costituzione;
   Dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte  costituzionale;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Firenze, addi' 7 luglio 1999.
                        Il presidente: Stanzani
 99C1150