P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva di ufficio, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 4, d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, nella parte in cui modifica il termine entro il quale assume efficacia l'accreditamento della contribuzione figurativa per i periodi corrispondenti all'astenzione obbligatoria del lavoro di cui agli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e succ. mod., verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, per eccesso di delega del legislatore delegato rispetto alle norme contenute sul punto nella legge delega 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 39, con violazione dell'art. 77 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 7 luglio 1999. Il presidente: Stanzani 99C1150