P. Q. M.
   Visto l'art. 459 c.p.p.;
   Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuto  che  la  questione  sollevata  appare  pertinente  e  non
 manifestamente infondata;
   Ritenuto che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente
 dalla risoluzione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  459 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la richiesta
 di emissione di decreto penale  di condanna sia preceduta dall'invito
 per l'indagato a presentarsi per rendere  l'interrogatorio  ai  sensi
 dell'art. 375, comma 3, c.p.p;
   Dispone,   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di  cui  sopra  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e al presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Latina, addi' 12 maggio 1999.
             Il giudice per le indagini preliminari: Carta
 99C1152