P. Q. M. Visto l'art. 459 c.p.p.; Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che la questione sollevata appare pertinente e non manifestamente infondata; Ritenuto che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna sia preceduta dall'invito per l'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p; Dispone, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata alle parti in causa e al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Latina, addi' 12 maggio 1999. Il giudice per le indagini preliminari: Carta 99C1152