P. Q. M.
   Ritenuta la rilevanza, ai fini della fase incidentale cautelare,  e
 la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 7 comma 1, lett. d) del  d.lgs.  30  ottobre
 1992. n. 443 e dell'art. 1, comma 7, del d.lgs. 13 settembre 1996, n.
 479  nella  parte in cui prevedono la cessazione da ogni rapporto con
 l'amministrazione per gli  agenti  ausiliari  del  corpo  di  polizia
 penitenziaria  che  per  motivi  di  malattia  si assentano dal corso
 semestrale  per  piu'  di  sessanta  giorni,   o   per   il   termine
 temporaneamente   ridotto,   impedendo   pertanto   ai   medesimi  di
 partecipare ad uno dei successivi corsi indetti  dall'amministrazione
 in   relazione   agli  artt.  3,  4,  32  e  97,  primo  comma  della
 Costituzione;
   Visti  gli  artt.  134  della     Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9 febbraio 1948, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n.
 87;
   Sospeso con separata ordinanza il provvedimento impugnato sino alla
 comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalita';
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale e la notifica della presente ordinanza alla Presidenza
 del   Consiglio   dei  Ministri,  nonche'  la  sua  comunicazione  ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
   Sospende per l'effetto il giudizio in corso;
   Cosi' deciso alla camera di consiglio del 23 giugno 1999.
                        Il presidente: Schinaia
                                     Il consigliere, estensore: Branca
 99C1155