P. Q. M. Ritenuta la rilevanza, ai fini della fase incidentale cautelare, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 comma 1, lett. d) del d.lgs. 30 ottobre 1992. n. 443 e dell'art. 1, comma 7, del d.lgs. 13 settembre 1996, n. 479 nella parte in cui prevedono la cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione per gli agenti ausiliari del corpo di polizia penitenziaria che per motivi di malattia si assentano dal corso semestrale per piu' di sessanta giorni, o per il termine temporaneamente ridotto, impedendo pertanto ai medesimi di partecipare ad uno dei successivi corsi indetti dall'amministrazione in relazione agli artt. 3, 4, 32 e 97, primo comma della Costituzione; Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospeso con separata ordinanza il provvedimento impugnato sino alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalita'; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Sospende per l'effetto il giudizio in corso; Cosi' deciso alla camera di consiglio del 23 giugno 1999. Il presidente: Schinaia Il consigliere, estensore: Branca 99C1155