P. Q. M. Visto l'art. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate; Solleva per violazione degli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, 112, 3, 13 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale 120 c.p.m.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Torino, il 29 settembre 1999. Il giudice per le indagini preliminari: Roberti 99C1183