P. Q. M.
   Visto l'art. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenute  le  questioni  esaminate  rilevanti  e non manifestamente
 infondate;
   Solleva  per  violazione degli artt. 25, secondo comma, 24, secondo
 comma, 112, 3,  13  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale 120 c.p.m.p.;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo fino all'esito del  giudizio  di  legittimita'
 costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata, a cura della
 cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri,  e
 comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
 della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Torino, il 29 settembre 1999.
            Il giudice per le indagini preliminari: Roberti
 99C1183