P. Q. M.
   Rimette  alla  Corte costituzionale le questioni della legittimita'
 costituzionale delle seguenti norme:
     1)  l'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per
 cui "i giudizi  pendenti  aventi  ad  oggetto  le  questioni  di  cui
 all'art.  1,  commi  181  e 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese delle
 parti", in relazione alle norme e ai principi degli artt. 24, 3 e  38
 della Costituzione, per le ragioni esposte nella motivazione;
     2)  l'art.  1,  comma  182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 come modificato dal d.-l. 28 marzo 1997, n.  69,  e  dalla  legge  28
 maggio  1997, n. 140, e dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n.
 448, nelle parti in cui viene esclusa la  rivalutazione  monetaria  e
 viene  ridotta la misura degli interessi legali sui ratei delle somme
 dovute, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per le
 ragioni esposte nella motivazione;
   Dispone che la ordinanza sia comunicata ai difensori delle parti  e
 al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e che venga notificata ai
 sensi dei due rami del Parlamento;
   Ordina la sospensione del processo e  la  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale.
     Bologna, addi' 28 settembre 1999.
                        Il giudice: Governatori
 99C1192