P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal p.m., dell'art. 511, comma 2 del c.p.p., cosi' come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Asti, addi' 24 settembre 1999 Il giudice: Manotti 99C1197