P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  sollevata   dal   p.m.,
 dell'art.  511,  comma  2  del  c.p.p., cosi' come interpretato dalle
 sezioni unite della Corte di cassazione  (sent. 15 gennaio  1999,  n.
 1,  ric.  Iannasso),  in  relazione  agli  artt.  3,  25  e 101 della
 Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla  Corte
 costituzionale e sospende il presente giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Asti, addi' 24 settembre 1999
                          Il giudice: Manotti
 99C1197