IL TRIBUNALE
   Vista  l'istanza  con  cui il p.m. all'odierna udienza ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 511, comma  2  del
 c.p.p.,  cosi'  come  interpretato dalle sezioni unite della Corte di
 cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, ric. Iannasso), in relazione
 agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione).
   Ritenuta la rilevanza della questione sollevata dal p.m. atteso che
 nell'ambito  del  presente  dibattimento,  come   consta   dal   p.v.
 dell'odierna udienza:
     e'  stata disposta, ex art. 525, comma 2, c.p.p., la rinnovazione
 del dibattimento a seguito del mutamento della  persona  del  giudice
 monocratico  in  quanto innanzi al primo giudice (rectius pretore) si
 era svolta attivita' istruttoria (esame testi);
     la difesa ha chiesto un nuovo esame dei dichiaranti gia'  sentiti
 non  prestando  in  ogni  caso  il  consenso alla lettura dei verbali
 contenenti le menzionate testimonianze.
   Secondo il "diritto vivente", cristallizzato nella citata pronuncia
 della Suprema Corte, alla luce  della  richiesta  della  difesa,  non
 potrebbero  essere  utilizzate,  mediante  "la  semplice" lettura, le
 testimonianze raccolte dal precedente  giudice  (rectius  pretore)  e
 contenute  nei  relativi  verbali  gia'  inseriti  nel  fascicolo del
 dibattimento.
   La questione sollevata dal p.m. non e' manifestamente  infondata  e
 deve anzi essere condivisa per i motivi che seguono.