P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 e seguenti della legge costituzionale 9  febbraio
 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta   la   non   manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del testo unico
 della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo  1934,
 n.  383,  in  relazione  agli  artt. 3, primo comma e 51, primo comma
 della Costituzione, sotto i profili e nei limiti di cui ai punti 4  e
 5 della motivazione che  precede;
   Ritenuta altresi' la rilevanza della predetta questione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in  corso,  per  la  parte  non  definita  con
 sentenza parziale n. 537/1996;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, palazzo Spada,  il
 giorno 11 maggio 1999.
                        Il presidente: Iannotta
                                       Il consigliere, est.: Giaccardi
 99C2208