P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 c.p.p., limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto nel primo e terzo comma del predetto articolo, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost.; In via subordinata, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 159, comma 1 c.p., nella parte in cui non prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento, per contrasto con gli artt. 97 e 112 della Costituzione; Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti delle Camere, dandosi atto della lettura in udienza per gli altri soggetti destinatari, presenti o da ritenersi tali ai fini della comunicazione dell'ordinanza. Fabriano, addi' 18 ottobre 1999. Il pretore: Marziali 99C2226