P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  486  c.p.p.,   limitatamente
 all'inciso  "o rinvia" contenuto nel primo e terzo comma del predetto
 articolo, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost.;
   In  via  subordinata,  dichiara  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486
 c.p.p., in relazione all'art. 159, comma 1 c.p., nella parte  in  cui
 non  prevede  tra  i  casi  di  sospensione  del  procedimento da cui
 discende  la  sospensione  della  prescrizione  il  differimento reso
 necessario  dalla  sussistenza  di  un  legittimo  impedimento,   per
 contrasto con gli artt. 97 e 112 della Costituzione;
   Sospende  il  procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente  ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
 presidenti  delle  Camere,  dandosi atto della lettura in udienza per
 gli altri soggetti destinatari, presenti o da ritenersi tali ai  fini
 della comunicazione dell'ordinanza.
     Fabriano, addi' 18 ottobre 1999.
                          Il pretore: Marziali
 99C2226