P. Q. M.
   Visti   l'art.   134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  comma 2, della legge 15
 marzo 1997, n. 59, (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1,  della
 legge  8 marzo 1999, n. 50), nonche' del n. 96, del relativo allegato
 1, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.
   Dispone la sospensione del procedimento di controllo;
   Ordina alla segreteria di trasmettere  gli  atti  alla  cancelleria
 della Corte costituzionale;
   Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza
 al Presidente del Consiglio dei ministri;
   Ordina,  infine  che  la  presente  ordinanza  venga  comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 21 ottobre 1999.
                         Il presidente: Delfini
 99C2227