P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), nonche' del n. 96, del relativo allegato 1, per violazione dell'art. 117 della Costituzione. Dispone la sospensione del procedimento di controllo; Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale; Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina, infine che la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 21 ottobre 1999. Il presidente: Delfini 99C2227