P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenute  le  questioni  esaminate  rilevanti  e non manifestamente
 infondate;
   Solleva per violazione degli artt. 3, 24,  52,  terzo  comma  della
 Costituzione,  questione  di costituzionalita' dell'art. 227, comma 1
 C.P.M.P. in relazione all'art. 260 C.P.M.P. laddove non  prevede  che
 il suddetto reato sia punito anche a querela della persona offesa dal
 reato;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo fino all'esito del  giudizio  di  legittimita'
 costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata, a cura della
 cancelleria, alle parti,  alla  persona  offesa,  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, e comunicata al Presidente del Senato della
 Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Torino, il 13 ottobre 1999.
            Il giudice per le indagini preliminari: Roberti
 99C2232