P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate; Solleva per violazione degli artt. 3, 24, 52, terzo comma della Costituzione, questione di costituzionalita' dell'art. 227, comma 1 C.P.M.P. in relazione all'art. 260 C.P.M.P. laddove non prevede che il suddetto reato sia punito anche a querela della persona offesa dal reato; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, alla persona offesa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Torino, il 13 ottobre 1999. Il giudice per le indagini preliminari: Roberti 99C2232