P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva, con riferimento agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge regionale veneta 28 aprile 1998 n. 19 nella parte in cui, al comma 4, dispone che "in attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non e' consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni"; Sospende pertanto il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della Giunta della regione Veneto e sia comunicata al Presidente del consiglio regionale veneto. Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio il 1 luglio 1999. Il presidente estensore: Trivellato 99C2241