P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva, con riferimento agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione,
 la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge
 regionale veneta 28 aprile 1998 n. 19 nella parte in cui, al comma 4,
 dispone che "in attesa di una  disciplina  specifica  in  materia  di
 acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non e' consentita
 l'esportazione  dei  materiali  di risulta provenienti dalle relative
 escavazioni";
   Sospende   pertanto  il  presente  giudizio  e  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che, a cura della segreteria  del  tribunale,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata alle parti in causa ed al presidente della
 Giunta della regione  Veneto  e  sia  comunicata  al  Presidente  del
 consiglio regionale veneto.
   Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio il 1 luglio 1999.
                  Il presidente estensore: Trivellato
 99C2241