P. Q. M. Respinge l'eccezione di tardivita' della costituzione in giudizio del D.R.E. Piemonte; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e delibera 16 marzo 1956, giudica rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di legittimita' costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana; Sospende il giudizio in corso e riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Torino, addi' 6 ottobre 1999. Il presidente: Gaspari 99C2247