P. Q. M.
   Respinge  l'eccezione  di tardivita' della costituzione in giudizio
 del D.R.E. Piemonte;
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87  e  delibera  16  marzo
 1956,  giudica  rilevante e non manifestamente infondata la eccezione
 di legittimita' costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in
 riferimento agli artt. 3,  23,  53  e  76  della  Costituzione  della
 Repubblica italiana;
   Sospende  il  giudizio  in  corso e riserva ogni altra pronuncia in
 rito ed in merito;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale  con  la  prova delle notificazioni e comunicazioni di
 cui all'art.  23, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti   del   Senato   della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
     Torino, addi' 6 ottobre 1999.
                         Il presidente: Gaspari
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