P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso in epigrafe; Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna e sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della conseguente pronuncia della Corte Costituzionale decorre il termine perentorio di mesi sei per la riassunzione in questa sede del giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza. Cosi' deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012. Il Presidente: Ravalli L'estensore: Lensi