P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle  spese
in ordine al ricorso in epigrafe; 
    Ritenuta rilevante ai fini della decisione e  non  manifestamente
infondata la questione  di  legittimita'  costituzionale  di  cui  in
motivazione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
Regionale della Sardegna e sia comunicata al Presidente del Consiglio
Regionale della Sardegna. 
    Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
conseguente pronuncia della Corte Costituzionale decorre  il  termine
perentorio di mesi  sei  per  la  riassunzione  in  questa  sede  del
giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza. 
    Cosi' deciso in Cagliari nella camera di consiglio del  giorno  4
luglio 2012. 
 
                       Il Presidente: Ravalli 
 
 
                                                   L'estensore: Lensi