P.Q.M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, commi 1 e 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, in relazione all'art. 76 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Procuratore Generale presso questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal Cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi deciso nella camera di consiglio della 2ª Sezione civile in data 21 settembre 2012. Il Presidente: Bucciante