P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 146, commi 1 e 2, della  legge  16  febbraio
1913, n. 89, come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo  1°
agosto 2006, n. 249, in relazione all'art. 76 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa  ed  al  Procuratore  Generale  presso
questa Corte, nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.
Ordina, altresi', che l'ordinanza venga  comunicata  dal  Cancelliere
anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi deciso nella camera di consiglio della 2ª Sezione civile  in
data 21 settembre 2012. 
 
                      Il Presidente: Bucciante