P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta rilevante ai fini della decisione e  non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. 30 aprile  1941,  n.  12
(Ordinamento giudiziario), nella parte in cui statuisce la cessazione
dal servizio di giudice onorario  di  tribunale  al  «compimento  del
settantaduesimo  anno   di   eta'»   anziche'   al   compimento   del
settantacinquesimo anno di eta', in riferimento  gli  artt.  3  e  97
della Costituzione, cosi' dispone: 
        a) ordina la trasmissione degli atti, a cura della Segreteria
della Sezione, alla Corte Costituzionale; 
        b) sospende, per l'effetto, il giudizio in corso; 
        c) ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura
della stessa Segreteria, a tutte le parti in causa  e  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata  al  Presidente  del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. 
      Cosi' deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 settembre
2012. 
 
                      Il Presidente: Piscitello 
 
 
                                             L'estensore: Bottiglieri