P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. 30 aprile 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui statuisce la cessazione dal servizio di giudice onorario di tribunale al «compimento del settantaduesimo anno di eta'» anziche' al compimento del settantacinquesimo anno di eta', in riferimento gli artt. 3 e 97 della Costituzione, cosi' dispone: a) ordina la trasmissione degli atti, a cura della Segreteria della Sezione, alla Corte Costituzionale; b) sospende, per l'effetto, il giudizio in corso; c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della stessa Segreteria, a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2012. Il Presidente: Piscitello L'estensore: Bottiglieri