P.Q.M. A- Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 59 del decreto legislativo numero 546 del 1992 nella parte in cui non contempla fra i casi di rimessione al giudice di primo grado quello relativo all'appello contro la sentenza di primo grado che erroneamente ha dichiarato inammissibile il ricorso in via preliminare senza trattare il merito della causa. Al - Rileva il contrasto del citato articolo 59 d.lgs. n. 546/92 con l'articolo 24 della Costituzione perche' impedito il giudice di appello della necessaria possibilita' di istruzione dei processo nel merito, vietando la rimessione della causa al giudice di primo grado, ne limita la trattazione dello stesso con illegittima compressione e violazione del diritto di' difesa come Costituzionalmente garantito. A2 - A scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 29.09.2010, sospende il procedimento e dispone che, a cura della segreteria della commissione, la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Corte Costituzionale unitamente a tutti gli atti di causa, notificata alle parti del presente giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sede istituzionale, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica italiana nelle rispettive sedi. Ancona, addi' 26 ottobre 2011 Il Presidente: Cutrona Il giudice estensore: Minestroni