P.Q.M. 
 
    A- Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale   dell'articolo   59   del   decreto
legislativo numero 546 del 1992 nella parte in cui non contempla  fra
i casi di rimessione  al  giudice  di  primo  grado  quello  relativo
all'appello contro la sentenza di primo  grado  che  erroneamente  ha
dichiarato inammissibile il ricorso in via preliminare senza trattare
il merito della causa. 
    Al - Rileva il contrasto del citato articolo 59 d.lgs. n.  546/92
con l'articolo 24 della Costituzione perche' impedito il  giudice  di
appello della necessaria possibilita' di istruzione dei processo  nel
merito, vietando la rimessione della causa al giudice di primo grado,
ne limita la trattazione dello stesso con illegittima compressione  e
violazione del diritto di' difesa come Costituzionalmente garantito. 
    A2 -  A  scioglimento  della  riserva  assunta  nell'udienza  del
29.09.2010, sospende il procedimento e  dispone  che,  a  cura  della
segreteria   della   commissione,   la   presente    ordinanza    sia
immediatamente trasmessa alla Corte Costituzionale unitamente a tutti
gli atti di causa, notificata alle parti del presente giudizio  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri presso la  sede  istituzionale,
nonche' comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento
della Repubblica italiana nelle rispettive sedi. 
        Ancona, addi' 26 ottobre 2011 
 
                       Il Presidente: Cutrona 
 
 
                                     Il giudice estensore: Minestroni