P. Q. M. Cio' premesso il Giudice visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone che gli atti siano rimessi alla Ecc.ma Corte costituzionale perche' la stessa valuti la compatibilita' Costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione della Repubblica della attuale formulazione dell'art. 83 del codice di procedura penale e delle disposizioni integrali del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilita' da reato delle persone giuridiche e negli enti nel caso in cui esse non prevedono espressamente e non permettano che le persone offese e vittime del reato non possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche e gli enti siano chiamate a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti. Ai sensi dell'art. 23, comma IV legge n. 87/1953 ordina che a cura di Cancelleria l'ordinanza di rimessi alla Corte sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si dispone ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 2 la sospensione del corso della prescrizione dalla odierna data a quella di fissazione in prosecuzione dell'udienza preliminare a seguito di rinvio degli atti da parte della Ill.ma Corte Adita a questo Giudice. Viene data lettura dell'ordinanza al Pm ed alle parti processuali presenti in udienza. Firenze, 17 dicembre 2012 Il giudice dell'udienza preliminare: Monti