P. Q. M. 
 
    Cio' premesso il Giudice visto l'art. 23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dispone  che  gli  atti   siano   rimessi   alla   Ecc.ma   Corte
costituzionale   perche'   la   stessa   valuti   la   compatibilita'
Costituzionale in  relazione  all'art.  3  della  Costituzione  della
Repubblica della attuale formulazione  dell'art.  83  del  codice  di
procedura  penale  e  delle  disposizioni  integrali  del  d.lgs.  n.
231/2001 sulla responsabilita' da reato delle  persone  giuridiche  e
negli enti nel caso in cui esse non  prevedono  espressamente  e  non
permettano che le persone offese e  vittime  del  reato  non  possano
chiedere  direttamente  alle  persone  giuridiche  ed  agli  enti  il
risarcimento in via civile e nel processo penale nei  loro  confronti
dei danni subiti e di cui le stesse persone  giuridiche  e  gli  enti
siano chiamate a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma IV legge n.  87/1953  ordina  che  a
cura di Cancelleria l'ordinanza di rimessi alla Corte sia  notificata
al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
    Si dispone ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 2  la  sospensione
del  corso  della  prescrizione  dalla  odierna  data  a  quella   di
fissazione in prosecuzione  dell'udienza  preliminare  a  seguito  di
rinvio degli atti da parte della Ill.ma Corte Adita a questo Giudice. 
    Viene data lettura dell'ordinanza al Pm ed alle parti processuali
presenti in udienza. 
      Firenze, 17 dicembre 2012 
 
             Il giudice dell'udienza preliminare: Monti