P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 cosi' come introdotto dal d.-l. n. 98 del 6 luglio 2011 conv. con legge n. 111 del 15 luglio 2011 per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione sospende il giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del processo, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Perugia, addi' 1° febbraio 2013 Il Presidente estensore: Arioti Branciforti