P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs.  n.  546  del
1992 cosi' come introdotto dal d.-l. n. 98 del 6  luglio  2011  conv.
con legge n. 111 del 15 luglio 2011 per violazione degli artt. 3,  24
e 25 della Costituzione sospende il giudizio e dispone  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza  venga
notificata alle parti del processo, al Presidente del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati
e del Senato della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Perugia, addi' 1° febbraio 2013 
 
             Il Presidente estensore: Arioti Branciforti