P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 23 1. 11 marzo 1953 n. 87, 159 c.p. 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.
175, 178 lett. c), 179, 604 del  codice  di  procedura  penale  nella
parte in cui non prevedono fra le cause di  nullita'  della  sentenza
penale di primo grado - o del decreto  di  rinvio  a  giudizio  o  di
citazione a giudizio con derivata nullita' della  sentenza  di  primo
grado  -  con  conseguente  rimessione  al  primo  giudice,  l'omessa
conoscenza  del  procedimento  da  parte  dell'imputato  rimesso   in
termini,  in  relazione  agli  artt.  3,  24,  111,   e   117   della
Costituzione. 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.
175 e 603 del codice di procedura penale,  nella  parte  in  cui  non
consentono all'imputato rimesso nei termini per omessa conoscenza del
procedimento, di esercitare in grado di appello  e  con  la  medesima
ampiezza, le facolta' di cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555  del
codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e  117
della Costituzione. 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il procedimento in corso,  con  conseguente
sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p. 
    Ordina che a cura della  Cancelleria  l'ordinanza  sia  trasmessa
alla Corte costituzionale, sia notificata alle  parti  in  causa,  al
Procuratore  Generale,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti. 
        Bologna, 7 febbraio 2013 
 
                      Il presidente: Magagnoli 
 
 
                                        Il Cons. Rel. Est.: Guernelli