P.Q.M. Visti gli artt. 23 1. 11 marzo 1953 n. 87, 159 c.p. Solleva la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 175, 178 lett. c), 179, 604 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono fra le cause di nullita' della sentenza penale di primo grado - o del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con derivata nullita' della sentenza di primo grado - con conseguente rimessione al primo giudice, l'omessa conoscenza del procedimento da parte dell'imputato rimesso in termini, in relazione agli artt. 3, 24, 111, e 117 della Costituzione. Solleva la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 175 e 603 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono all'imputato rimesso nei termini per omessa conoscenza del procedimento, di esercitare in grado di appello e con la medesima ampiezza, le facolta' di cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione. Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso, con conseguente sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p. Ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata alle parti in causa, al Procuratore Generale, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti. Bologna, 7 febbraio 2013 Il presidente: Magagnoli Il Cons. Rel. Est.: Guernelli